Animali a bordo dell'auto a noleggio: cosa chiede la legge e cosa chiede il contratto
Sul trasporto degli animali in auto la legge e il contratto di noleggio chiedono due cose diverse, e quasi nessuno lo dice. Che cosa prevede davvero l'articolo 169 del Codice della Strada, quanto costa sbagliare e perché lasciare il cane in macchina oggi mette a rischio la patente.
In sintesi
Le cose da sapere subito
- Un animale può viaggiare liberoIl Codice della Strada non impone il trasportino per il primo animale, chiede solo che non intralci la guida.
- Da due in su serve la gabbiaOltre il primo animale sono ammessi solo trasportini o un vano separato da rete, che su un'auto a noleggio non si può installare.
- Da noi il trasportino è sempreVa comunicato alla prenotazione: è una regola del contratto, non di legge, e senza si applicano 40,00 euro di ripristino.
In questa guida (13)
- 1Un solo animale: il trasportino non lo chiede la legge
- 2Da due animali in su cambia tutto
- 3La rete divisoria è una soluzione che su un'auto a noleggio non esiste
- 4Il dettaglio che nessuno riesce a spiegare: un rinvio a una norma abrogata
- 5Quanto costa sbagliare, e chi paga
- 6Lasciare l'animale in auto: qui il rischio è la patente
- 7Il regolamento europeo sul trasporto degli animali non ti riguarda
- 8Dove può stare l'animale, in concreto
- 9La regola di Revirent24: trasportino sempre, e dichiarato prima
- 10Se arrivi dall'estero con il tuo animale
- 11Preparare il viaggio: cinque cose che fanno la differenza
- 12Al ritiro e alla riconsegna
- 13Prenotare con l'animale a bordo
Chi parte con il cane se lo chiede sempre allo stesso modo: "posso tenerlo sul sedile?". È la domanda sbagliata, o meglio, è una domanda sola al posto di due. Perché sull'auto a noleggio ci sono due testi che decidono come viaggia il tuo animale, e dicono cose diverse: il Codice della Strada e il contratto che firmi al banco.
Confonderli è l'errore più comune. Chi legge solo la legge arriva convinto che il trasportino sia facoltativo e si sente dire di no. Chi legge solo il contratto crede che il trasportino lo imponga il Codice della Strada e racconta in giro una cosa falsa. Qui separiamo i due piani, con le norme alla mano, e alla fine mettiamo in fila i passaggi pratici per partire senza sorprese.
Un solo animale: il trasportino non lo chiede la legge
Il riferimento è l'articolo 169, comma 6, del Codice della Strada, cioè del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La formula è secca: è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida.
Letta al contrario, quella frase dice una cosa che sorprende quasi tutti: un animale domestico può viaggiare anche libero nell'abitacolo. Non c'è nessun obbligo generale di trasportino nel Codice della Strada italiano per il primo animale. C'è però una condizione, ed è molto più severa di quanto sembri, perché non si misura in centimetri ma in comportamento: l'animale non deve mai costituire impedimento o pericolo per la guida.
Quella condizione si lega al comma 1 dello stesso articolo, che impone al conducente la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida, e al comma 4, che chiede che chi sta a bordo non limiti i movimenti del conducente e non gli impedisca la visibilità. Un cane di trenta chili che si sposta sul sedile posteriore mentre affronti un tornante della Val di Chiana è, in concreto, un impedimento. Un gatto che decide di raggiungere il cruscotto lo è in modo ancora più evidente.
Quindi la legge non ti chiede una gabbia, ti chiede un risultato. E il risultato, in auto, con un animale vivo e sveglio, si ottiene in modo affidabile in un modo solo: contenendolo.
Da due animali in su cambia tutto
La seconda parte del comma 6 apre l'unica strada possibile quando gli animali sono più di uno: è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore, oppure nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo.
Qui il margine di interpretazione si chiude. Due cani sciolti in abitacolo sono una violazione a prescindere da come si comportano, anche se dormono per tutto il viaggio. Non è una questione di buon senso del conducente, è una questione di numero.
Ed è il motivo per cui la coppia di animali, in viaggio, costa sempre più fatica organizzativa del singolo: servono due trasportini, oppure un trasportino doppio, oppure un vano di carico separato in modo stabile dal resto dell'abitacolo.

Quello che chiede il Codice della Strada e quello che chiede il contratto di noleggio sono due cose diverse.
La rete divisoria è una soluzione che su un'auto a noleggio non esiste
Chi viaggia spesso con due cani pensa subito alla rete dietro ai sedili. Su un'auto propria è una scelta ragionevole. Su un'auto a noleggio no, e il motivo è scritto nella stessa norma.
Il comma 6 precisa che la rete o l'analogo mezzo idoneo, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Significa che l'installazione stabile di una divisione nel vano di carico non è un accessorio qualsiasi: è una modifica che passa dalla Motorizzazione.
Su una vettura che non è tua, e che riconsegni fra una settimana, quella strada è chiusa due volte. La prima perché non puoi autorizzare una modifica su un veicolo intestato a un altro. La seconda perché non puoi comunque intervenire sull'allestimento di un'auto presa a noleggio, come non lo puoi fare su nessun altro componente. Restano le reti amovibili a pressione, che non sono installazioni permanenti ma, proprio per questo, non offrono la stessa garanzia di tenuta: se non trattengono l'animale, l'impedimento alla guida torna in gioco.
La conclusione pratica è semplice e vale per quasi tutti i viaggiatori: su un'auto a noleggio la soluzione è il trasportino, non la divisione del vano.
Il dettaglio che nessuno riesce a spiegare: un rinvio a una norma abrogata
C'è un passaggio del comma 6 che manda fuori strada chi prova a ricostruirlo da solo. La norma si apre dicendo che il divieto riguarda i veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, cioè il regolamento di polizia veterinaria.
Se vai a cercare quell'articolo 38 per capire quali siano i veicoli autorizzati, non lo trovi più: il regolamento di polizia veterinaria del 1954 è stato abrogato dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, in vigore dal 27 settembre 2022, con cui l'Italia ha adeguato la normativa sulle malattie animali al regolamento (UE) 2016/429.
Vale la pena dire con chiarezza che cosa comporta e che cosa non comporta. Non comporta nulla per l'automobilista: il divieto del comma 6 è pienamente in vigore e si applica esattamente come prima. È il rinvio a essere rimasto indietro rispetto alla norma richiamata, una svista di coordinamento che nel Codice della Strada non è l'unica. E in ogni caso l'eccezione riguardava i mezzi autorizzati al trasporto di animali secondo le regole veterinarie, categoria nella quale un'utilitaria a noleggio non è mai rientrata.
Lo segnaliamo per un motivo preciso: se cercando online hai trovato spiegazioni confuse su "quali veicoli sono autorizzati", ora sai perché nessuno riesce a dirtelo.
Quanto costa sbagliare, e chi paga
Le violazioni delle regole sul trasporto di animali rientrano nel comma 10 dell'articolo 169, quello che punisce chi viola le altre disposizioni dell'articolo: sanzione amministrativa da 87 a 344 euro.
Su un'auto a noleggio la domanda successiva è sempre la stessa: chi la paga? La risposta è il conducente. La società di noleggio è intestataria del veicolo e riceve il verbale, ma la violazione è di chi guidava, e il percorso è lo stesso che abbiamo descritto nella guida su chi paga le multe prese con l'auto a noleggio: il noleggiatore comunica i dati del conducente e la sanzione viene rinotificata a chi era al volante.
C'è però una conseguenza molto più pesante di una multa, e arriva da un'altra parte del diritto.
Lasciare l'animale in auto: qui il rischio è la patente
L'articolo 727 del Codice Penale punisce due condotte, e la seconda riguarda da vicino chi viaggia. Il primo comma colpisce chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. Il secondo comma stabilisce che alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Un'auto chiusa al sole in agosto, con l'animale dentro, è il caso di scuola della seconda ipotesi. Non serve il dolo di chi vuole liberarsi del cane: basta la condizione in cui lo si lascia.
Le pene sono state ritoccate due volte in diciotto mesi, e chi si affida a ricordi vecchi sbaglia i numeri. La legge 25 novembre 2024, n. 177, quella della riforma del Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre 2024, ha aggiunto due previsioni: se il fatto avviene su strada o nelle relative pertinenze la pena è aumentata di un terzo, e soprattutto, all'accertamento del reato consegue in ogni caso, quando il fatto è commesso mediante l'uso di veicoli, la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. La legge 6 giugno 2025, n. 82, in vigore dal 1° luglio 2025, ha poi alzato il minimo dell'ammenda del primo comma da 1.000 a 5.000 euro: oggi la forbice va da 5.000 a 10.000 euro, in alternativa all'arresto fino a un anno.
Messa così, la sosta di venti minuti "tanto torno subito" cambia di segno. Non è più un rischio per l'animale soltanto: è una condotta che può costare mezzo anno di patente a chi guida, in un Paese in cui magari sei arrivato in aereo e l'auto è l'unico modo che hai per muoverti.

Quattro conseguenze su cinque arrivano dalla legge. La più piccola, e l'unica che dipende solo da te, arriva dal contratto.
Il regolamento europeo sul trasporto degli animali non ti riguarda
Capita di leggere che il trasporto degli animali in auto sarebbe disciplinato dal regolamento (CE) n. 1/2005, quello sulla protezione degli animali durante il trasporto. È una confusione che vale la pena chiudere subito, perché genera preoccupazioni inutili su durate massime, soste obbligatorie e documenti di viaggio.
L'articolo 1, paragrafo 5, di quel regolamento è esplicito: il regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica, né al trasporto diretto verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.
Il tuo cane in vacanza non è un trasporto in relazione con un'attività economica. Le regole che ti riguardano sono quelle del Codice della Strada viste sopra, più il buon senso veterinario, che non è una norma ma funziona meglio di molte norme.
Dove può stare l'animale, in concreto
Tradotto in scelte reali, dentro un'auto di segmento B o C come quelle più richieste a noleggio, le posizioni possibili sono quattro e non si equivalgono.
| Dove | Lo ammette la legge? | Cosa serve davvero |
|---|---|---|
| Libero sul sedile posteriore | Sì, se l'animale è uno solo e non intralcia la guida | Un animale tranquillo e abituato all'auto. Resta il caso più fragile, perché la condizione va rispettata per tutto il viaggio |
| Trasportino sul sedile posteriore | Sì, sempre | Trasportino rigido o semirigido assicurato con la cintura, in modo che non scivoli in frenata |
| Trasportino nel bagagliaio | Sì, sempre | Bagagliaio con ventilazione sufficiente e trasportino bloccato contro lo schienale, non appoggiato sul carico |
| Vano posteriore separato da rete | Sì, ma la rete permanente va autorizzata dalla Motorizzazione | Su un'auto a noleggio non è praticabile: nessuna installazione stabile è consentita sul veicolo |
| Libero sul sedile anteriore | No, quando limita i movimenti o la visibilità del conducente | Da escludere a prescindere, anche con animali piccoli |
Le colonne centrali discendono dall'articolo 169, commi 1, 4 e 6, del Codice della Strada. La colonna di destra è esperienza di consegna, non norma: è quello che vediamo funzionare e quello che vediamo tornare indietro con l'abitacolo da ripulire.
La regola di Revirent24: trasportino sempre, e dichiarato prima
Qui si passa dal piano della legge a quello del contratto, e il contratto chiede qualcosa in più.
Le nostre condizioni, pubblicate nelle domande frequenti, dicono tre cose precise. La prima: il trasporto di animali di qualsiasi taglia deve essere preventivamente comunicato. La seconda: gli animali possono essere trasportati nei nostri veicoli solo se all'interno di appositi trasportini. La terza: in caso di mancato rispetto di questa regola viene addebitata una somma di 40,00 euro per il ripristino e la pulizia dell'interno del veicolo.
Vale la pena spiegare perché, invece di limitarsi a scriverlo. Un'auto a noleggio non torna a casa dopo il viaggio: torna in flotta e il giorno dopo la ritira un'altra persona, che magari è allergica. Il pelo si infila nelle bocchette e nelle cuciture dei sedili e non va via con un passaggio di aspirapolvere. Il trasportino non protegge l'auto dal tuo cane: protegge il noleggio successivo, e di riflesso protegge te, perché è quello che tiene i 40 euro fuori dal conto finale.
Due precisazioni che evitano malintesi. L'addebito non è una sanzione: è il costo di un ripristino, e si evita completamente rispettando la regola. E la comunicazione preventiva non serve a farti pagare di più: serve a noi per preparare la vettura e per dirti, se è il caso, quale modello della flotta regge meglio un trasportino di quella misura.
Se arrivi dall'estero con il tuo animale
Chi atterra in Italia e prende l'auto a Chiusi o a Montepulciano con il cane al seguito ha già superato, a monte, un controllo che non riguarda il noleggio ma il viaggio: quello del regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
| Requisito | Che cosa chiede il regolamento |
|---|---|
| Identificazione | Trasponditore (microchip) impiantato, oppure tatuaggio chiaramente leggibile applicato prima del 3 luglio 2011 |
| Vaccinazione antirabbica | Somministrata da un veterinario autorizzato, con l'animale di almeno dodici settimane e mai prima della data del microchip |
| Attesa dopo la prima vaccinazione | La validità decorre da non meno di ventuno giorni dal completamento del protocollo della prima vaccinazione |
| Documento | Documento di identificazione debitamente compilato, cioè il passaporto europeo per animali da compagnia |
| Numero massimo | Cinque animali per singolo movimento non commerciale, salvo deroghe per competizioni ed eventi |
I dati sono quelli degli articoli 5, 6 e 17 e dell'allegato III del regolamento. Un punto merita attenzione perché rovina più viaggi di quanto si creda: i ventuno giorni di attesa valgono per la prima vaccinazione. Se il cane non è mai stato vaccinato contro la rabbia, prenotare il veterinario la settimana prima della partenza non basta.
Sul fronte della guida, se hai una patente rilasciata fuori dall'Unione europea, vale la pena leggere anche la nostra guida su patente estera e permesso internazionale, perché è il secondo documento che si scopre mancante al banco.
Preparare il viaggio: cinque cose che fanno la differenza
Le norme dicono che cosa non si può fare. Il resto è mestiere, e nasce dalle auto che tornano.
Il trasportino si assicura, non si appoggia. Un trasportino libero sul sedile diventa un proiettile in frenata. La cintura di sicurezza passata attorno alla struttura, o il bloccaggio contro lo schienale nel bagagliaio, risolvono il problema in dieci secondi.
L'animale mangia prima, non durante. Un pasto leggero tre o quattro ore prima della partenza riduce la nausea da viaggio molto più di qualsiasi rimedio improvvisato in autogrill.
Una sosta ogni due o tre ore. Acqua, qualche minuto al guinzaglio, e si riparte. Vale anche per te, e sul tratto fra Firenze e Roma le aree di servizio non mancano.
Il finestrino aperto a metà, non il muso fuori. La corrente diretta negli occhi e nelle orecchie, a novanta all'ora, è un problema veterinario reale e non un vezzo da proprietari ansiosi.
Un telo sotto il trasportino. Costa due euro e fa più di qualsiasi pulizia a fine viaggio, perché il pelo che non arriva al tessuto non va rimosso.
Se viaggi d'inverno sull'Appennino, aggiungi un passaggio: con l'animale a bordo una sosta forzata diventa più complicata, quindi conviene arrivare preparati. Ne parliamo nella guida su gomme invernali e catene sull'auto a noleggio.
Al ritiro e alla riconsegna
Due momenti meritano attenzione in più del solito quando viaggi con un animale.
Al ritiro, oltre al giro di controllo abituale sulla carrozzeria, apri il bagagliaio e misura a occhio lo spazio reale: la capienza dichiarata dal costruttore comprende il sottofondo, mentre il trasportino va appoggiato sul piano. Verifica anche che le bocchette dell'aria posteriori ci siano e funzionino, perché sulle vetture più compatte non sempre sono presenti.
Alla riconsegna, dieci minuti di aspirapolvere in un'area di servizio valgono più di qualsiasi discussione al banco. Se durante il viaggio è successo qualcosa, dillo: un sedile da trattare dichiarato subito è un problema gestibile, lo stesso sedile scoperto dopo la tua partenza è una pratica che si riapre a distanza di giorni. È lo stesso principio che vale in caso di incidente con l'auto a noleggio: quello che si dichiara subito costa sempre meno di quello che si scopre dopo.
Prenotare con l'animale a bordo
Il percorso è più corto di quanto sembri: scegli il modello fra quelli disponibili sulla nostra flotta, comunica al momento della prenotazione che viaggi con un animale e indica la taglia, prepara il trasportino. Tutto qui.
Ritiri e riconsegne nelle nostre sedi di Montepulciano, Chiusi alla stazione ferroviaria e Città della Pieve: le trovi tutte, con orari e indirizzi, nella pagina le nostre sedi. Se hai un dubbio sulla taglia del trasportino o sul modello più adatto, il supporto telefonico risponde tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00 al +39 378 303 5305, oppure scrivi a info@revirent24.it o dalla pagina contattaci.
Una domanda fatta in fase di prenotazione vale più di qualsiasi guida, compresa questa.


