Una multa presa con un'auto a noleggio segue un percorso diverso da quella che prendi con la tua macchina. Non te la trovi sotto il tergicristallo: parte dall'organo che ha accertato la violazione, passa dalla targa, e la targa porta alla società che possiede il veicolo. Da lì in poi comincia un giro di comunicazioni e di termini che può durare mesi, e che spesso arriva a destinazione quando l'auto l'hai già riconsegnata da un pezzo.
Chi paga, però, non è un dettaglio lasciato al contratto: lo stabilisce il Codice della Strada, e lo stabilisce in modo preciso. Qui trovi tutto il percorso, articolo per articolo, con i termini da tenere d'occhio e le cose concrete da fare quando la busta arriva davvero.
Chi paga la multa presa con un'auto a noleggio
La risposta sta nell'articolo 196 del Codice della Strada, quello che regola il principio di solidarietà. La regola generale è che del pagamento risponde il proprietario del veicolo insieme a chi ha commesso la violazione. Ma subito dopo il Codice aggiunge un'eccezione scritta apposta per il noleggio: nelle ipotesi dell'articolo 84, cioè la locazione senza conducente, il locatario risponde solidalmente con l'autore della violazione in vece del proprietario.
Tradotto: la società che ti ha noleggiato l'auto resta proprietaria del mezzo, ma esce di scena. Al suo posto subentra chi ha firmato il contratto di noleggio. Quindi paga chi guidava, e insieme a lui risponde chi ha preso l'auto a noleggio, anche se in quel momento era seduto dall'altra parte.
Ha due conseguenze pratiche che conviene avere chiare prima di partire.
Il secondo conducente va messo nel contratto. Se alla guida c'era una persona diversa da te, la violazione è sua, ma tu che hai firmato rispondi comunque in solido.
Chi paga può rivalersi. L'articolo 196, al comma 4, riconosce a chi ha versato la somma il diritto di regresso per l'intero nei confronti di chi ha commesso la violazione.

Nel noleggio senza conducente il proprietario del veicolo esce dalla catena della responsabilità e al suo posto subentra chi ha firmato il contratto.
Perché il verbale non te lo consegnano sul posto
Le multe che si prendono con un'auto a noleggio sono quasi sempre di un tipo solo: quelle rilevate da un apparecchio, senza nessuno che ti fermi. Non è una stranezza del noleggio, è il Codice che lo prevede. L'articolo 201, al comma 1-bis, elenca i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, e ci rientrano praticamente tutte le situazioni automatiche:
l'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
l'attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso;
il sorpasso vietato;
la violazione accertata in assenza sia del trasgressore sia del proprietario;
gli apparecchi di rilevamento gestiti direttamente dagli organi di Polizia stradale, quando il veicolo è a distanza o non può essere fermato in modo regolamentare;
i dispositivi per il controllo della velocità previsti dall'articolo 4 del decreto legge 121 del 2002;
i varchi che rilevano gli accessi non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali e alle corsie riservate, attraverso dispositivi omologati.
In tutti questi casi il verbale non viene consegnato a mano: viene notificato dopo. Ed è qui che entrano in gioco i termini.
I tempi della notifica: 90, 100 e 360 giorni
L'articolo 201, al comma 1, fissa i termini entro cui il verbale deve essere notificato. Sono tre, e cambiano in base a come è andata l'accertamento.
| Situazione | Termine di notifica |
|---|---|
| Violazione non contestata subito, notifica al trasgressore o a uno dei soggetti dell'articolo 196 | 90 giorni dall'accertamento |
| Violazione contestata subito al conducente, notifica all'obbligato in solido | 100 giorni dall'accertamento |
| Destinatario residente all'estero | 360 giorni dall'accertamento |
| Soggetto obbligato identificato in un momento successivo | 90 giorni da quando l'amministrazione è in grado di identificarlo |
L'ultima riga è quella che spiega le buste che arrivano con mesi di ritardo. Quando il trasgressore o un altro obbligato viene identificato dopo la violazione, i 90 giorni non partono dal giorno della multa: partono dal momento in cui l'amministrazione è stata messa in condizione di sapere chi è. Con un'auto a noleggio questo passaggio c'è quasi sempre, perché il nome di chi guidava non è scritto da nessuna parte sulla targa.
Il passaggio che allunga i tempi: la comunicazione dei dati del conducente
È lo snodo di tutta la vicenda, e vale la pena capirlo bene perché ha una sanzione autonoma attaccata.
Quando la violazione comporta una decurtazione di punti e il conducente non è stato identificato, l'articolo 126-bis, comma 2, impone al proprietario del veicolo o ad altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 di fornire all'organo di polizia i dati personali e della patente di chi guidava al momento della violazione. Il termine è di sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione. Se il proprietario è una persona giuridica, l'obbligo ricade sul legale rappresentante o su un suo delegato, entro lo stesso termine.
Chi omette di fornire quei dati, senza un giustificato e documentato motivo, è soggetto a una sanzione amministrativa da 291 a 1.166 euro. Non sostituisce la multa originaria: si somma.
Nella pratica, se ti arriva una richiesta di indicare chi era alla guida, quella richiesta ha una scadenza e va presa sul serio. È anche il motivo per cui una società di noleggio, ricevuto un verbale, si attiva subito per risalire al contratto e al nome del conducente.
I punti sulla patente seguono chi guidava, non chi ha firmato
La patente parte con venti punti, assegnati al momento del rilascio, e le decurtazioni seguono la tabella allegata al Codice (articolo 126-bis, comma 1). Il comma 1-bis aggiunge un limite utile da conoscere: se vengono accertate più violazioni contemporaneamente, si possono decurtare al massimo quindici punti, e questo tetto non si applica nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
La decurtazione è personale e colpisce il responsabile della violazione. Non può ricadere su chi non era al volante, e proprio per questo il sistema ha bisogno del nome del conducente: senza quel nome i punti non si possono togliere a nessuno. Da qui l'obbligo di comunicazione del paragrafo precedente.
Quanto si paga, e perché i cinque giorni di sconto sono il punto delicato
L'articolo 202 prevede che il trasgressore possa pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalla norma violata. E aggiunge la riduzione che tutti conoscono: meno 30 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Lo sconto non vale sempre. Il Codice lo esclude per le violazioni che prevedono la confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 210, comma 3, e per quelle che comportano la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Attenzione però a come si contano quei cinque giorni, perché nel noleggio è il punto in cui si perdono più soldi. Il termine decorre dalla contestazione o dalla notificazione del verbale: se la busta viaggia prima verso la società di noleggio e solo in un secondo momento arriva a te, la finestra dello sconto può essersi già chiusa. Tenere un recapito aggiornato nel contratto e rispondere in fretta a una richiesta di dati non è burocrazia, è la differenza tra pagare il minimo e pagare il minimo meno un terzo.

Tutti i termini in un colpo d'occhio, nell'ordine in cui li incontri: notifica, dati del conducente, pagamento, ricorso.
Gli importi sono congelati per tutto il 2026, poi salgono
Questa è la parte che in genere nessuno controlla, e nel 2026 fa la differenza.
Il Codice prevede, all'articolo 195, comma 3, che la misura delle sanzioni pecuniarie sia aggiornata ogni due anni in base all'intera variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con un decreto adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e applicabile dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il comma 3-bis precisa che gli importi aggiornati si arrotondano all'unità di euro.
Quell'aggiornamento, però, è sospeso. La legge 197 del 2022, all'articolo 1, comma 497, lo ha congelato per il 2023 e il 2024; proroghe successive lo hanno esteso al 2025 e, da ultimo, con il decreto legge 200 del 31 dicembre 2025, anche al 2026. Lo stesso comma stabilisce che il decreto previsto dall'articolo 195, comma 3, venga adottato entro il 1° dicembre 2026, per aggiornare le sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2027 all'andamento inflattivo del biennio 2025-2026.
In pratica: gli importi che leggi oggi su un verbale sono fermi da quattro anni e restano quelli fino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 è previsto che tornino a muoversi, e nella direzione che immagini.
Se la multa non è tua: Prefetto o Giudice di Pace, non tutti e due
Se ritieni che il verbale sia sbagliato, o che la violazione non sia attribuibile a te, hai due strade. Sono alternative, non cumulabili, e hanno scadenze diverse.
| Ricorso al Prefetto | Opposizione al Giudice di Pace | |
|---|---|---|
| Riferimento | Articolo 203 del Codice della Strada | Articolo 204-bis del Codice e articolo 7 del d.lgs. 150/2011 |
| Termine | 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione | 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, 60 se risiedi all'estero |
| Dove | Prefetto del luogo della violazione, tramite l'ufficio o il comando dell'organo accertatore, oppure direttamente con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC | Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione |
| Condizione | Non aver già pagato in misura ridotta | Non aver già pagato in misura ridotta e non aver già presentato ricorso al Prefetto |
L'ultima casella in basso a destra è quella che frega più spesso: l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 150 del 2011 dice espressamente che il ricorso al giudice di pace è inammissibile se è stato previamente presentato ricorso al Prefetto. Va scelta una strada sola, e va scelta subito.
Vale anche il contrario del pagamento: se versi la somma in misura ridotta, la strada del ricorso si chiude. Prima si decide, poi si paga.
La voce che non è una sanzione: le spese di gestione
Accanto alla multa può comparire un addebito della società di noleggio per l'attività di gestione della pratica, cioè per il lavoro di risalire al contratto, identificare il conducente e rispondere all'organo accertatore nei termini.
Su questo è bene essere chiari: non è una sanzione e non è prevista dal Codice della Strada. È una voce contrattuale, quindi dipende da cosa c'è scritto nel contratto che firmi. È una delle cose che conviene chiedere al banco prima di partire, insieme a franchigia e coperture, non dopo che la busta è arrivata. Da noi, per sapere come funziona nel concreto, basta chiederlo allo staff: ti spieghiamo la pratica in due minuti, al telefono o in sede.
Centri storici e ZTL: il caso più frequente in Valdichiana
Chi viaggia tra Toscana e Umbria incontra molti borghi con accessi regolati. Come hai visto sopra, l'articolo 201, comma 1-bis, lettera g, mette gli accessi non autorizzati a centri storici, ZTL, aree pedonali e corsie riservate tra i casi in cui la contestazione immediata non serve: il varco elettronico non ti ferma e non ti avvisa, registra e basta.
La regola pratica è una sola, e funziona ovunque: leggi la segnaletica all'ingresso prima di entrare, non dopo. Se un cartello indica una limitazione e non hai un titolo che ti autorizza, il parcheggio fuori dalle mura costa sempre meno di un verbale. Se alloggi in una struttura dentro la zona limitata, chiedi tu alla struttura se e come registra la targa: è una procedura normale, ma va fatta prima.
Cosa fare, in ordine, quando arriva una multa
Guarda la data dell'accertamento e quella della notifica. Servono a capire se i termini dell'articolo 201 sono stati rispettati e quanto tempo ti resta.
Controlla se è nel periodo del tuo noleggio. Data, ora e luogo della violazione devono cadere dentro le date del contratto. Tieni il contratto: è la prova.
Verifica chi era alla guida. Se era il secondo conducente indicato nel contratto, la violazione è sua, ma tu rispondi in solido.
Se ti viene chiesto il nome del conducente, rispondi entro 60 giorni. L'omissione ha una sanzione sua, da 291 a 1.166 euro.
Decidi: pagare o fare ricorso. Se paghi, cinque giorni per lo sconto del 30 per cento, sessanta per il minimo. Se ricorri, 60 giorni al Prefetto oppure 30 al giudice di pace, e una strada esclude l'altra.
Avvisa la società di noleggio. Se la multa ti è stata contestata subito a mano, dirlo evita che la pratica riparta da zero mesi dopo.
Il modo più semplice di non pensarci
La maggior parte delle multe che arrivano a chi noleggia nasce da due cose sole: un limite di velocità letto male e un varco elettronico attraversato senza accorgersene. Nessuna delle due dipende da chi ti dà l'auto, ma il modo in cui la pratica viene gestita dopo sì.
Noi siamo un autonoleggio locale: il nostro supporto telefonico risponde tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00 allo +39 378 303 5305, e se ricevi una comunicazione che non capisci puoi semplicemente chiamarci o scrivere a info@revirent24.it. Prima di partire, se vuoi arrivare preparato, ti tornano utili anche la nostra guida su come si pagano i pedaggi autostradali con l'auto a noleggio, quella sui documenti e i requisiti per noleggiare e il promemoria su cosa controllare prima di ritirare l'auto.
Se invece stai ancora scegliendo il mezzo, dai un'occhiata alla nostra flotta oppure scrivici direttamente: ti rispondiamo entro 24 ore.
Fonti normative: d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), articoli 84, 126-bis, 195, 196, 201, 202, 203, 204-bis; d.lgs. 150/2011, articolo 7; legge 197/2022, articolo 1, comma 497, da ultimo modificata dal d.l. 200/2025. Testi consultati su Normattiva, versione vigente a ottobre 2026. Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale.


